1 giugno 2009

NORME GIURIDICHE PER L'APERTURA DI UN ASILO NIDO AZIENDALE


La normativa prevede svariate norme agevolative, le più significative relative alla creazione di asili nido aziendali sono contenute:
- nella Legge 18 ottobre 2001 n. 383 (c.d. Tremonti bis);
- nella Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002);
- nella Legge 27 dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003);

Legge 18 ottobre 2001 n.383 (c.d. Tremonti bis)
L’art.4 della Tremonti bis stabilisce che l’agevolazione, in generale, consiste nella esclusione dal
reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 50% della differenza tra l’ammontare complessivo
degli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, successivamente al 30 giugno 2001, e la media aritmetica degli investimenti effettuati nei cinque periodi d’imposta precedenti, escludendo dal calcolo della media il più alto dei cinque valori.
In particolare: il secondo comma dello stesso art.4 prevede che l’incentivo sia
applicato anche alle spese sostenute dall’imprenditore per servizi, utilizzabili dal personale
dipendente, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai tre anni e alle spese di
formazione e aggiornamento del personale. Se si tiene conto del tenore letterale della norma è
possibile concludere che l’agevolazione, diversamente da quanto previsto per gli investimenti in
beni strumentali, riguarda l’intero ammontare delle spese sostenute, senza il confronto con la
media degli anni precedenti.
Le spese in questione, ovviamente, devono essere considerate al netto di eventuali contributi e
sono sia quelle relative a servizi acquisiti dall’esterno, sia quelle sostenute per l’organizzazione
diretta del servizio.
Non rilevano, invece, ai fini della fruizione dei benefici fiscali di cui si tratta, le quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati per il progetto di formazione o per i servizi di assistenza ai bambini, tenuto conto che i relativi investimenti sono distintamente agevolabili ai sensi dell’art. 4 comma 1 della legge.
I soggetti interessati devono poter dimostrare, anche a posteriori, che le spese per le quali viene
chiesta l’agevolazione siano state effettivamente sostenute e che in relazione ad esse non si sia
beneficiato di contributi. A tal fine la norma prevede che le spese ammesse al beneficio della
detassazione debbano essere attestate dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da
un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori
commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da
un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale.
Bisogna sottolineare che le agevolazioni della Tremonti bis possono essere applicate agli
investimenti realizzati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge
(2001) e nell’intero periodo d’imposta successivo.

Legge 28 dicembre 2001 n. 448 (Finanziaria 2002)
L’art. 70 istituisce un Fondo per gli asili nido nell’ambito dello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Entro il 30 settembre di ogni anno il Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, provvede con decreto a ripartire tra le Regioni le risorse del Fondo. Le Regioni, a loro volta, provvedono a ripartire le risorse finanziarie tra i Comuni che ne fanno richiesta per la costruzione e la gestione degli asili nido nonché di micro-nidi nei luoghi di lavoro.

Legge 27 Dicembre 2002 n. 289 (Finanziaria 2003), art. 91 (Asili nido nei luoghi di lavoro)
Al fine di assicurare un'adeguata assistenza familiare alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti con prole, è istituito dall'anno 2003 il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asilo nido e micro-nidi, di cui all'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
Ai fini dell'ammissione al finanziamento, i datori di lavoro presentano apposita domanda al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente le seguenti indicazioni:
a) stima dei tempi di realizzazione delle opere ammesse al finanziamento;
b) entità del finanziamento richiesto, in valore assoluto e in percentuale del costo di
progettazione dell'opera;
c) stima del costo di esecuzione dell'opera.
Il prospetto contenente le informazioni di cui sopra e le relative modalità di trasmissione sono
definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanare entro il 31 marzo
2003. In caso di ingiustificati ritardi o gravi irregolarità nell'impiego del contributo, il finanziamento è revocato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.
I criteri per la concessione dei finanziamenti sono determinati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro per le Pari Opportunità, entro il 31 marzo 2003, tenendo conto in ogni caso dei seguenti principi:
a) il tasso di interesse da applicare alle somme rimborsate è determinato in misura non
inferiore allo 0,50 per cento annuo;
b) i finanziamenti devono essere rimborsati al cinquanta per cento mediante un piano di
ammortamento di durata non superiore a sette anni, articolato in rate semestrali posticipate
corrisposte a decorrere dal terzo anno successivo a quello di effettiva erogazione delle risorse;
c) equa distribuzione territoriale dei finanziamenti.
Per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse stanziate sul Fondo nazionale per le politiche sociali a
sostegno delle politiche in favore delle famiglie di cui all'articolo 46, comma 2, e nel limite
massimo di 10 milioni di euro, sono preordinate le risorse da destinare per la costituzione del
Fondo di rotazione. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è determinata
la quota da attribuire al predetto Fondo di rotazione nell'ambito del menzionato Fondo nazionale
per le politiche sociali.

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